»Potremo saldare il nostro debito con il passato solo se riusciremo ad
essere creditori del futuro.«

Federico Mayor Zaragoza
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25 mar 2011

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN AMBITO INTERNAZIONALE

 

Il Diritto internazionale e’ un sistema di norme e principi fondamentali, con i quali vengono definiti i diritti ed i doveri dei soggetti nei loro rapporti reciproci nell'ambito della comunità internazionale.[2] Nel caso il contenuto di tali rapporti riguardi la tutela del patrimonio culturale, e’ possibile parlare di legislazione internazionale della tutela dei beni culturali.

In ogni sistema giuridico, i soggetti sono portatori di diritti e doveri, che vengono loro riconosciuti dal sistema stesso. Inoltre, i soggetti devono avere anche la capacita’ di assolvere ai propri doveri e di esigere il rispetto dei propri diritti. I soggetti del diritto internazionale agiscono secondo le norme del diritto internazionale e sono allo stesso tempo direttamente sottomessi ad esso.[3]


[1] Il Patrimonio dell'Umanita, Volume 1, Istituto Geografico De Agostini, UE, 1999, str. IX
   Federico Mayor Zaragoza –Generalni direktor UNESCO 1987 to 1999
[2] Turk, Danilo, Temelji mednarodnega prava, Založba GV, Ljubljana, 2007, str. 19
[3] M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 5

LA STORIA DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

  
»Statuae nec in toto mutae sunt, quando a furibus percussae custodes videntur tintinnibus ammonere.«. Cassiodoro (Variae VII, 13)

La storia dei beni culturali e indissolubilmente legata a quella... delle guerre e dei conflitti armati. Se da un lato le guerre rappresentavano un mezzo per l'ampliamento del territorio nazionale e la neutralizzazione di popoli nemici, le ritorsioni contro i beni culturali di questi ultimi avevano una valenza principalmente simbolica ed economica. Deturpare i segni di una cultura significava esprimere il proprio disprezzo e superiorità nei suoi confronti. Oltre a ciò, il patrimonio culturale del paese vinto e occupato rappresentava il bottino di guerra dei vincitori e parte della ricompensa per i soldati. 


Prima dell'ottocento, i beni culturali di valore (in oro o in argento) e le opere d'arte erano soggetti a preda bellica, danneggiati nei combattimenti o usati come risarcimento dei danni di guerra.[1] L'interesse da parte della Comunità internazionale nei confronti dei beni culturali e perciò maturato parallelamente al susseguirsi dei conflitti e dei loro effetti devastanti. La disciplina della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e stata codificata in varie convenzioni, dalla fine dell'ottocento fino ai nostri giorni.[2] 


Nel 1833 fu emesso il regolamento piemontese Albertino (di re Carlo Alberto) e nel 1863 negli Stati Uniti le Lieber's instructions. Questi due documenti non si occupano sostanzialmente della difesa dei beni culturali come di una categoria speciale e a parte, introducono pero alcuni principi fondamentali da osservare durante i conflitti (per es. il divieto di saccheggio) che serviranno più avanti come modello ai regolamenti militari di molti paesi d'Europa. Lo zar Alessandro II di Russia nel 1874 aveva ripreso, infatti, proprio le Lieber's Instructions nella Dichiarazione di Bruxelles, proponendo che tutti i regolamenti militari dei popoli civili da lì in avanti adottassero quelle norme, entrate poi nel diritto consuetudinario della guerra. I tempi per un tale progetto non erano ancora maturi e nessun capo di Stato europeo volle essere il primo a firmare la Dichiarazione senza l'assicurazione di rigide condizioni di reciprocità. Fu invece istituito un comitato internazionale di giuristi, incaricato di studiare le regole della guerra da proporre ai regolamenti militari. I lavori del comitato si conclusero nel 1880 con il Manuale di Oxford riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre, destinato a fare da esempio per i futuri regolamenti in materia.[3] 


Il 29 luglio 1899 venne approvata la Convenzione dell'Aja sugli usi della guerra terrestre, che prevedeva l'obbligo di provvedere con misure di sicurezza adeguate alla salvaguardia di edifici consacrati (ai culti, alle arti ed alle scienze) e di monumenti storici, se non venivano al contempo usati per scopi militari. La convenzione proibiva categoricamente ogni furto, saccheggio o razzia e vietava di attaccare o bombardare centri urbani privi di difese.[4] Ben 55 anni più tardi venne approvata la Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (il 14 maggio 1954), che introdusse tre nuovi concetti: Il bene culturale non appartiene né allo Stato né all'individuo che lo detiene, ma all'umanità intera e per essa deve essere protetto e conservato;il bene culturale non e più oggetto di saccheggio o moneta di scambio (per il pagamento dei danni di guerra), ma e anch’esso una vittima della guerra;il bene culturale deve essere identificato con una segnaletica internazionale unificata (Scudo blu, ripetuto tre volte).[5] 


Assieme alla convenzione venne introdotto anche un Regolamento (definisce le regole per l'iscrizione nel registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale) ed un Protocollo (stabilisce le norme che impediscono l'esportazione illecita di beni dal territorio occupato e regolano le richieste di restituzione una volta cessate le ostilità). Il Secondo Protocollo alla convenzione venne poi approvato nel 1999 con lo scopo di migliorare la protezione ed istituire una protezione rinforzata per alcuni tipi di beni culturali. Riguardo ai beni culturali nell'ambito internazionale, si e progressivamente venuta a formare una distinzione tra la tutela in tempo di guerra e la tutela in tempo di pace.[6] Mentre la prima venne introdotta nei testi dei regolamenti militari gia secoli fa, la seconda fece la propria apparizione con il diffondersi dell'idea, che gli Stati debbano poter proteggere i propri beni culturali ancora prima che il conflitto abbia inizio, per poter avere una tutela efficace. Durante la prima guerra mondiale si e constatato infatti, che i monumenti hanno subito danni molto più gravi nei Paesi in guerra dall'inizio, che in quelli subentrati nel conflitto più tardi, avendo questi più tempo per prepararsi. 


In tempo di pace sono attuali principalmente i problemi in campo di traffico illecito di opere d'arte, di restituzione dei beni trafugati o illecitamente esportati e della protezione di patrimoni culturali specifici (archeologico, sommerso, ecc.). In ordine cronologico queste problematiche vengono affrontate dai seguenti documenti internazionali:
- 1969: Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
- 1970: Convenzione UNESCO sui mezzi per impedire e vietare l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali
- 1972: Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale- 1982: Convenzione di Montego Bay sulla protezione del patrimonio culturale sommerso
- 1985: Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa
- 1995: Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati
- 2001: Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale sommerso
- 2001: Dichiarazione sul patrimonio culturale sottomarino del Mar Mediterraneo


[1] Ravasi, Il patrimonio…185[2] Albano, Legislazione…29[3] Ravasi, Il patrimonio…186[4] Petrič, Mednarodno…8[5] Ravasi, Il patrimonio…191[6] Petrič, Mednarodno…8

12 gen 2011

IL PARTRIMONIO CULTURALE E GLI OBIETTIVI DELLA TUTELA

Secondo l'articolo 2 della Legge per la tutela dei beni culturali slovena (Zakon o varstvu kulturne dediščine), i beni culturali sono definiti come: aree o complessi, costruzioni o stabili di diversa fattura, oggetti o gruppi di oggetti ovvero tutti i lavori materializzati e conservati che rappresentano il risultato della creatività dell'Uomo e delle sue molteplici attività, dell'evoluzione della società e dei suoi processi, caratteristici per i singoli periodi nello spazio nazionale e non, la tutela dei quali, per la loro importanza storica, culturale e civile, e da considerarsi di interesse pubblico.[1]

La peculiarità della disciplina di questa materia sta pero’ proprio nel fatto che essa non viene in contatto con una sola sfera legale e culturale, ma agisce nell'ampio spazio aperto della comunità internazionale. La definizione del patrimonio culturale in ambito internazionale deve perciò assolvere a criteri e bisogni di diverse tradizioni giuridiche e differenti concetti di patrimonio culturale nelle singole nazioni.

Nessuna definizione riguardante l'oggetto della tutela e’ giunta fino ad ora ad un consenso globale. Frattanto, ogni Stato decide autonomamente l'estensione del patrimonio culturale sul proprio territorio. Il concetto di patrimonio culturale varia da uno Stato all'altro, per questa ragione ogni trattato internazionale definisce il proprio campo di applicazione, specificando cosa intende per bene, monumento e patrimonio culturale.[2]

Trova un’approvazione generale l'idea che il patrimonio culturale dell'Umanità sia costituito dall'insieme di tutti i beni culturali. Di conseguenza, la domanda successiva non può che essere cosa sia un bene culturale e se la sua definizione sia di fatto possibile e sopratutto necessaria. G. Reicheilt e’ dell'avviso che il concetto di bene culturale deve rimanere aperto e dinamico: e’ perciò indesiderata ogni definizione universale ed oppressiva. Di parere simile e anche L. Prott, il quale asserisce che una definizione per scopi circoscritti all'attuazione di ogni singolo documento internazionale sia il massimo risultato ottenibile nell'attuale situazione di diversità culturale e delle sue manifestazioni.[3]

Il termine »patrimonio« nel senso di patrimonio culturale, venne usato per la prima volta nella Convenzione Europea per la tutela del patrimonio archeologico, adottata nel 1969 da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.[4]

E’ interessante il punto di vista di David Lawenthal, che percepisce il »patrimonio« come un'eredita’, qualcosa di obbligatorio che riceviamo, volendolo o meno. Il patrimonio culturale definisce la nostra identità e la nostra appartenenza ad una famiglia, una comunità o a un popolo. [5]
Le raccomandazioni dell'UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale forniscono una definizione differente ma molto efficace. Il patrimonio culturale e’ definito semplicemente come ricchezza (ingl. Wealth), comprendendo non solo i beni di grande valore ma tutto ciò che con il passare del tempo ha acquistato valore culturale.
La percezione del termine di patrimonio tende a cambiare, allargarsi e contenere generi sempre nuovi di beni culturali (ad esempio il patrimonio industriale).[6]


  MINACCE AL PATRIMONIO CULTURALE
Numerosi sono i fattori che minacciano la conservazione del patrimonio culturale per le generazioni future. Il primo problema e’ rappresentato dalla fragilità dei beni stessi, che sono frutto del lavoro dell'Uomo e perciò incapaci di contrastare da soli il logorio del tempo. Molti beni culturali sono giunti fino ai nostri giorni in pessimo stato, siccome l'inizio della loro tutela risale a tempi abbastanza recenti.

Il patrimonio culturale, gia’ di per se debole, viene poi minacciato anche da processi, accadimenti, comportamenti e decisioni, che ne peggiorano le condizioni o sono in procinto di farlo. Gli interventi non autorizzati nel territorio, il turismo selvaggio e quello di massa, l'inquinamento industriale, gli interessi economici dei singoli e la disinformazione dell'opinione pubblica sono solo alcune delle influenze negative esistenti.

Indubbiamente e’ proprio l'Uomo ad arrecare i danni maggiori alle testimonianze del proprio passato. I casi di vandalismo, furto ed interventi selvaggi sono nei media all'ordine del giorno. I singoli proprietari, nel perseguire i propri interessi economici, intervengono illegalmente modificando gli edifici, trascurando irreparabilmente la manutenzione dei propri beni o gestendoli in modo inappropriato.

L'Uomo si manifesta come minaccia anche nella forma dello Stato e della politica ovvero del suo potere decisionale.[7] Il lavoro dell'amministrazione statale e’ spesso insufficiente proprio nell'insieme delle decisioni che riguardano i beni culturali, nelle strategie di tutela, nella cura per la qualità e nella funzione di supervisione oltre che nello sviluppo di un amministrazione efficace e continuativa del patrimonio.[8]

GLI OBIETTIVI DELLA TUTELA
La conservazione del patrimonio culturale per le generazioni future rappresenta l'obiettivo principale di ogni provvedimento di tutela contenuto in questa materia giuridica.

In senso generale, la conservazione del patrimonio culturale consiste in provvedimenti e azioni di tutela, nella conservazione e nell’usufrutto comune dei beni. In senso stretto invece, si tratta di azioni degli enti pubblici volti alla tutela dei beni mobili ed immobili, amministrati da istituti specializzati nel settore.[9]

Fisicamente e’ possibile proteggere il patrimonio li, dove si trova (in situ), con una apposita manutenzione e protezione dell'area. In alternativa, e’ possibile rimuovere il bene dalla sua collocazione originale e depositarlo in una struttura attrezzata. La protezione legale si forma invece con l'introduzione di appositi registri ufficiali, proteggendo le aree a rischio, stabilendo le procedure di tutela ed emissione di licenze, stabilendo i doveri dei proprietari e dei possessori di beni culturali, ecc.

 La funzione di tutela nel diritto dei beni culturali non va visto unicamente come strumento di tutela fisica del bene culturale, ma come tutela integrale del suo valore culturale in relazione al territorio d'origine.[10]

In conclusione, i principali contenuti e gli obbiettivi della tutela dei beni culturali, sono i seguenti:
  • prevenzione dei pericoli, mantenimento e restauro del patrimonio,
  • assicurazione di condizioni generali e materiali per la realizzazione delle funzioni culturali del patrimonio, qualunque sia la sua finalità
  • assicurazione di accessibilità al pubblico e possibilità di studio e ricerca del patrimonio
  • prevenzione degli interventi, che potrebbero mutare le qualità, il contenuto o la forma del patrimonio culturale, e di conseguenza il suo valore
  • cura per lo sviluppo del sistema di tutela del patrimonio culturale[11]



[1] Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008)
[2] M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6
[3] Petrič, Magdalena, Kulturna dediščina kot skupna dediščina človeštva, Magistrska naloga, Ljubljana, 1998, str. 34
[4] M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6
[5] Ledinek, Nina, Pravno varstvo kulturne dediščine, diplomska naloga, Maribor, 2006, str. 8
[6] M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6
[7] Povzeto po: N. Ledinek, n.d., str.17
[8] Kovačec  Naglič Ksenja, Petrič Magdalena, Analiza stanja na področjih kulture in predlog prednostnih ciljev, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, 2002, str. 316
[9] K. Naglič, M. Petrič, n.d., str. 316
[10] M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 7
[11] N. Ledinek, n.d., str. 10